PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Liste della Camera dei deputati).

      1. Al comma 3 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati».

Art. 2.
(Elezioni al Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. In ogni lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati».

Art. 3.
(Elezioni dei membri del Parlamento europeo).

      1. Al comma 1 dell'articolo 56 del codice delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11

 

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aprile 2006, n. 198, le parole: «, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90,» sono soppresse.

Art. 4.
(Elezioni regionali).

      1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

      «6. In ogni lista regionale e provinciale il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati».

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non ottemperano alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono esclusi dai rimborsi per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
      2. I commi 2 e 3 dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono abrogati.

Art. 6.
(Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti).

      1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ciascuna lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati».

 

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Art. 7.
(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

      «1-bis. In ciascuna lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati».

Art. 8.
(Elezione del consiglio provinciale).

      1. Al comma 2 dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ciascun gruppo il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati».

Art. 9.
(Sanzioni).

      1. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non ottemperano alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 e che superano la soglia del 2 per cento dei voti validamente espressi sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dall'ente locale interessato, calcolata in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione dei seggi.